Art. 4.
(Istituti della rete scientifica).

      1. Gli istituti della rete scientifica di cui all'articolo 1, di seguito denominati «istituti», con le scuole annesse, sono enti di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico; godono di autonomia scientifica, finanziaria e contabile; redigono i rispettivi statuti, secondo i princìpi e le finalità indicate al comma 2, nonché propri regolamenti di organizzazione e funzionamento.
      2. Gli istituti:

          a) provvedono alla pubblicazione e allo studio delle fonti per la storia d'Italia;

          b) promuovono ricerche negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

 

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          c) curano la formazione in servizio di insegnanti di scuola secondaria, bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato, accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali finalizzata all'attività di ricerca;

          d) svolgono, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca in convenzione con le università, nonché attività di formazione post-dottorato continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

          e) svolgono, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, attività inerenti l'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

      3. Gli organi degli istituti sono:

          a) il direttore;

          b) il consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

      4. Il direttore è scelto in una terna di studiosi formata dal consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell'istituto, egli è proposto dal consiglio di amministrazione della Giunta al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo nomina con proprio decreto. Il direttore sovrintende allo svolgimento delle attività dell'istituto e presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. Il direttore dell'istituto dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta. Il direttore, se professore universitario di ruolo, al fine di svolgere l'incarico, può chiedere il distacco temporaneo dall'università presso cui svolge l'attività di docenza.
      5. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è composto dal direttore e da sei studiosi nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e scelti con la stessa procedura indicata all'articolo 3, comma 3, per i membri del consiglio di amministrazione della Giunta.

 

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I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore e i consiglieri terminano il loro mandato al compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui posizione è regolata dall'articolo 7.
      6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione delle attività dell'istituto e di deliberazione dei suoi bilanci; approva le convenzioni stipulate dall'istituto con il Ministero dell'università e della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con i dipartimenti universitari e con altri enti pubblici e privati; approva i finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati per progetti di ricerca, pubblicazioni e manifestazioni culturali; designa i suoi componenti incaricati di seguire l'attuazione di singole ricerche. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica sceglie al proprio interno un membro cui affidare la direzione della scuola annessa e il coordinamento delle attività formative dell'istituto.